Quando si può pagare in contanti? Qual è il limite?
- Avv. Cristiana De Paola
- 27 feb 2018
- Tempo di lettura: 2 min

COSA AMMETTE LA LEGGE?
E' possibile prelevare o versare in banca denaro contante di importo pari o superiore a 3.000 euro.
In particolare, non esiste alcun limite al prelevamento o versamento per cassa in contanti dal proprio conto corrente.
Inoltre, a fronte della richiesta di una somma superiore al limite di legge, sarà possibile anche pagare parte in contanti e parte in assegno, ma il trasferimento in contanti deve essere assolutamente inferiore alla soglia dei 3.000 euro.
Altra facoltà concessa dalla legge, è quella di utilizzare più assegni bancari (ciascuno d'importo inferiore al limite di legge) per pagare una fattura commerciale, il cui importo sia pari o superiore a 3mila euro, il Ministero fornisce risposta affermativa.
gli assegni bancari emessi dovranno essere muniti dell'indicazione del nome o della ragione sociale del beneficiario e, se d'importo pari o superiore a 1.000 euro, della clausola di non trasferibilità.
Solo in simile ipotesi, infatti, caso gli assegni non saranno tra loro cumulabili in quanto trattasi di mezzi di pagamento che, a differenza del contante ovvero dei titoli al portatore, lasciano traccia dell'operazione sia presso la banca in cui sono tratti sia presso quella che procede alla negoziazione.
Inoltre, spiega il Ministero, a fronte di una fattura unica per la vendita di un bene il cui importo sia superiore al limite dei 3.000 euro, sarà possibile anche accettare il versamento di denaro contante a titolo di caparra, purché il trasferimento in contanti sia sempre inferiore alla soglia di legge oltre la quale è obbligatorio l'utilizzo di strumenti di pagamento tracciabili.
Discorso particolare per le orazioni di "compro oro": in tali casi, infatti, il d.lgs. n. 92/2017 limita a 500 euro l'utilizzo del pagamento in contanti. Invece, le operazioni di compro oro di importo pari o superiore a tale limite dovranno essere effettuate esclusivamente attraverso l'utilizzo di mezzi di pagamento, diversi dal contante, che garantiscano la tracciabilità dell'operazione e la sua riconducibilità al disponente.
libretti al portatore dovranno necessariamente essere estinti entro il termine ultimo fissato al 31 dicembre 2018. Dal 4 luglio, 2017, infatti, è consentita esclusivamente l'emissione di libretti di deposito, bancari o postali, nominativi (per approfondimenti: Libretti di risparmio al portatore: cosa deve fare chi li possiede).
Inoltre, a decorrere da tale data, i libretti al portatore esistenti e in circolazione non potranno essere trasferiti e, nel periodo transitorio (4 luglio 2017-31 dicembre 2018) la soglia massima del saldo dei libretti al portatore sarà allineata a quella prevista per il contante (2.999,99 euro).



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