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Assegno divorzile. Tenore di vita e autoresponsabilità economica

  • Immagine del redattore: Avv. Cristiana De Paola
    Avv. Cristiana De Paola
  • 17 gen 2018
  • Tempo di lettura: 2 min

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Lo scorso 10 maggio dalla Corte di Cassazione , con sentenza n. 11504/2017, ha stravolto il proprio orientamento in tema di assegno divorzile.

I Giudici hanno individuato un nuovo criterio, quello dell'autoresponsabilità economica dei coniugi, al quale l'Autorità dovrà uniformarsi in sede di decisioni sull'assegno.


Fino a questo momento, per quantificare il contributo spettante al coniuge economicamente più debole, il principale parametro era il tenore di vita goduto dalla coppia in costanza di matrimonio.

Quest'ultimo era inteso quale disponibilità di mezzi e spesa e si verificava se il coniuge richiedente potesse permettersi di conservare questo tenore di vita. In caso negativo si riconosceva al coniuge più debole il diritto ad un assegno mensile che gli permettesse ciò.


La Cassazione, con questa decisione, ha teorizzato un nuovo principio secondo il quale il riconoscimento dell'assegno può avvenire solo a seguito dell'accertamento giudiziale dell'incapacità del coniuge più debole di far fronte alle proprie esigenze economiche.

In sostanza è stato imposto ai Giudici una doppia valutazione: la prima (quale l'"autoresponsailità economica di ciascun coniuge"), accerta l'esistenza del diritto all’assegno basandosi sull'autosufficienza del coniuge richiedente, intesa quale disponibilità dei mezzi economici o quale possibilità di procurarseli oggettivamente (valutando redditi personali, capacità lavorativa, disponibilità di una casa di abitazione, ecc...); la seconda ( basata sul principio della "solidarietà economica"), discende dalla prima ed è volta a determinare l'importo dell'assegno.

La quantificazione, è bene precisare, non dovrà più consentire il mantenimento del tenore di vita goduto durante il matrimonio, ma dovrà essere tale da permettere al coniuge debole di far fronte alle proprie necessità.

Di conseguenza, è escluso il riconoscimento dell'assegno divorzile al coniuge che già risulti economicamente autosufficiente, in quanto in caso contrario ciò provocherebbe un suo indebito arricchimento.


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