Debiti. Quando devono pagarli gli eredi?
- Avv. Cristiana De Paola
- 6 feb 2018
- Tempo di lettura: 3 min

Chi assume la qualità di erede subentra nel patrimonio del defunto e ne diventa titolare, acquisendo beni e diritti.
Gli eredi, però, nell'acquisire il patrimonio, si fanno carico anche delle obbligazioni e di eventuali debiti.
Quali sono i debiti esclusi
Non rientrano nell'eredità le obbligazioni di carattere strettamente personale, ossia quelle prestazioni che, come caratteristica, devono necessariamente essere adempiute da un determinato soggetto.
Allo stesso modo sono escluse le sanzioni amministrative contemplate nella materia tributaria.
La divisione dei debiti
La divisione dei debiti e avviene in proporzione alle quote ereditarie.
Se, ad esempio, il defunto ha un unico erede, sarà solo lui obbligato nei confronti di terzi; se invece eredi sono il coniuge ed un figlio, ognuno di essi risponderà nella misura della metà dei debiti e dei pesi ereditari (debiti che nascono a seguito della successione).
Debiti verso i terzi
Il creditore del defunto che vuole che la sua pretesa sia soddisfatta non potrà richiedere ad uno solo dei coeredi l'intera cifra vantata, se è superiore alla singola quota.
Il creditore, quindi, dovrà agire nei confronti di ciascun coerede, ciascuno per la propria quota, fino al soddisfacimento del suo credito.
Il coerede può anche pagare per l'intero, ma ovviamente avrà diritto alla restituzione di quanto versato da parte degli altri.
Attenzione! Se il valore dei beni ereditati è inferiore ai debiti, gli eredi devono pagare la differenza con i propri beni personali, se non abbiano ottenuto l'accettazione dell'eredità con il beneficio d'inventario.
Eccezioni
Esistono, però, delle eccezioni:
· il testatore ha dichiarato nel testamento la solidarietà passiva;
· il testatore ha incaricato alla prestazione uno specifico erede;
· l'obbligazione è indivisibile;
· i crediti sono garantiti da ipoteca, che è indivisibile.
I primi due casi devono essere previsti espressamente dal testamento: o tutti rispondono per l'intero (salva la restituzione) o risponde solo un soggetto determinato.
Rinuncia all'eredità
E' possibile, però, rinunciare all'eredità qualora i debiti siano consistenti. Si presenta una dichiarazione personalmente davanti ad un notaio o al cancelliere addetto del Tribunale del circondario del luogo dove si è aperta la successione, cioè nell'ultimo domicilio del defunto al momento della morte
La dichiarazione va effettuata, se si è già in possesso dei beni, entro tre mesi dal decesso, oppure, se non si è in possesso dei beni, entro 10 anni.
Il rinunciante può sempre revocare la dichiarazione e decidere di accettare l'eredità fino alla scadenza del termine decennale di prescrizione
Attenzione! I creditori, possono fare istanza al giudice affinchè fissi un termine entro il quale gli eredi dichiarino se accettare o rinunziare; in mancanza di dichiarazione, l'eredità s'intende rinunziata.
In caso di rinuncia, al rinunciate succedono, per rappresentazione, i propri eredi che, subentrando, diventano a loro volta chiamati all'eredità. E anche loro possono accettare l'eredità o rinunciarvi.
Accettazione con beneficio di inventario
E' possibile anche accettare l'eredità con beneficio di inventario. L'erede dunque sarà tenuto al pagamento solo della cifra che riesce a soddisfare con quanto ricevuto in eredità, senza che il suo patrimonio personale venga intaccato.
Tale tipo di accettazione in alcuni casi è obbligatorio, e previsto a tutela di soggetti più deboli, quali minori, minori emancipati, inabilitati ecc.
Anche in questo caso è necessario presentare una dichiarazione davanti ad un notaio o al cancelliere del Tribunale del luogo in cui si è aperta la successione.
E' necessario, inoltre, compilare un inventario: un documento contenente l'elenco di tutti i beni e di tutte le obbligazioni del defunto, redatto dal notaio o dal cancelliere prima o dopo la dichiarazione. Esso va compilato entro tre mesi dalla conoscenza di essere divenuto erede o dalla data di apertura della successione. Si hanno poi quaranta giorni per presentare la dichiarazione di accettazione. Se non si è in possesso dei beni, invece, ci sono dieci anni per rendere la dichiarazione.
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