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Demansionamento? Non ci si può assentare dal posto di lavoro

  • Immagine del redattore: Avv. Cristiana De Paola
    Avv. Cristiana De Paola
  • 8 feb 2018
  • Tempo di lettura: 1 min

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La Corte di Cassazione con la sentenza n. 836 depositata il 16 gennaio scorso ha stabilito che se a seguito dell’assegnazione di mansioni inferiori il lavoratore non si presenta sul posto di lavoro, tale comportamento è ingiustificato e non è una forma legittima di autotutela.


La vicenda riguarda un lavoratore che, a seguito del demansionamento ad opera del datore di lavoro e di svolgimento di mansioni non riconducibili a quelle precedentemente svolte, decide di non presentarsi più sul posto di lavoro senza alcuna giustificazione.


Il Collegio, confermando l’orientamento già espresso in ipotesi di rifiuto di svolgimento della prestazione a seguito di demansionamento, statuisce che “il lavoratore non può rendersi totalmente inadempiente alla prestazione sospendendo ogni attività lavorativa, ove il datore di lavoro assolva a tutti gli altri propri obblighi (pagamento della retribuzione, copertura previdenziale e assicurativa, assicurazione del posto di lavoro)”.


Il lavoratore, quindi, non è autorizzato a rifiutare di eseguire la prestazione, avendo questi la possibilità di agire giudizialmente per richiedere di essere nuovamente adibito allo svolgimento di prestazioni rientranti nella propria qualifica.


Inoltre, a dire del Collegio, la Corte di Appello aveva errato nel non attribuire la giusta rilevanza alla “tempistica cronologica degli avvenimenti”.

Il lavoratore si era astenuto dallo svolgimento della prestazione il giorno immediatamente successivo alla missiva con cui diffidava il datore di lavoro ad adempiere.


Alla luce di ciò, la Corte di Cassazione ha dichiarato legittimo il licenziamento.


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