Figli e assegno di mantenimento
- Avv. Cristiana De Paola
- 26 gen 2018
- Tempo di lettura: 2 min

In caso di separazione, divorzio o cessazione della convivenza dei genitori, se necessario, è previsto l'assegno di mantenimento dei figli, tenendo in considerazione che i genitori devono contribuire in egual maniera.
Anche se la legge stabilisce quale regime preferibile quello del mantenimento diretto, solitamente il genitore con cui il figlio non vive ha l’obbligo di corrispondere un assegno mensile.
Oltre all'assegno periodico, il Tribunale stabilisce in che misura percentuale il genitore non collocatario debba partecipare alle spese straordinarie per i figli.
Quali sono le spese straordinarie?
Se quelle ordinarie sono tese a soddisfare i bisogni quotidiani del minore, quelle ‘‘straordinarie’’, si riferiscono ad esborsi relativi ad eventi imprevedibili o ad esigenze che fino a quel momento il minore non aveva.
Ad esempio: le spese scolastiche ed educative sono considerate ‘‘spese ordinarie’’, (acquisto di libri scolastici, di materiale di cancelleria, dell’abbigliamento per lo svolgimento dell’attività fisica a scuola, la quota di iscrizione alle gite scolastiche)
Invece i viaggi studio all’estero, le ripetizioni scolastiche e gli sport sono di solito considerati ‘‘spese straordinarie’’.
Le spese universitarie sono ‘‘spese ordinarie’’, ma giustificano una richiesta di aumento dell’assegno periodico.
Le spese sanitarie, a seconda dei casi, possono essere qualificate come ordinarie o straordinarie.
Sono ordinarie le visite pediatriche, l'acquisto di medicinali di uso frequente, visite di controllo di routine, le cure al figlio disabile.
Sono straordinarie le spese relative ad un improvviso intervento chirurgico, ai trattamenti psicoterapeutici, ai cicli di fisioterapia necessari in seguito ad un infortunio e quelle relative all'acquisto di occhiali da vista al minore o di un apparecchio ortodontico.
Per quanto riguarda le spese ludiche e di svago, sono esborsi che il genitore, nei limiti delle proprie possibilità, deve soddisfare.
Sono straordinarie, invece, le spese relative l'acquisto di un computer o quello di un motorino, o le somme necessarie per conseguire la patente di guida.
Rispetto alla decisione relativa spese straordinarie, vengono tenuti in considerazione non solo la condivisione della sceIta tra i genitori, ma soprattutto l'interesse del figlio.
Ad esempio, se per il genitore con cui i figli convivono non ha potuto, per diverse ragioni, accordarsi con l'altro su delle spese straordinarie e quest'ultimo rifiuta di dare il proprio apporto alla spesa già sostenuta, il giudice è tenuto a verificare se le spese sono state effettuate nell'interesse del minore e se tali esborsi erano commisurati alla capacità economica dei genitori.
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