I disoccupati non devono pagare il ticket sanitario
- Avv. Cristiana De Paola
- 29 gen 2018
- Tempo di lettura: 2 min

Con lo strumento del c.d. ticket sanitario la legge ha stabilito le modalità con cui gli assistiti contribuiscono al costo delle prestazioni sanitarie.
Il diritto all'esenzione viene riconosciuto in presenza di alcune condizioni personali e sociali associate a determinate situazioni reddituali. Tra le categorie di esenti in base al reddito rientrano in particolare: - cittadini di età inferiore a 6 anni e superiore a 65 anni, appartenenti a un nucleo familiare con reddito annuo complessivo non superiore a 36.151,98 euro
- disoccupati e loro familiari a carico appartenenti a un nucleo familiare con un reddito annuo complessivo inferiore a 8.263,31 euro, incrementato fino a 11.362,05 euro in presenza del coniuge e di ulteriori 516,46 euro per ogni figlio a carico
- titolari di pensioni sociali e loro familiari a carico
- titolari di pensioni al minimo di età superiore a sessant'anni e loro familiari a carico, appartenenti ad un nucleo familiare con un reddito annuo complessivo inferiore a 8.263,31 euro, incrementato fino a 11.362,05 euro in presenza del coniuge e in ragione di ulteriori 516,46 euro per ogni figlio a carico.
ESENZIONE PER I DISOCCUPATI
Per ottenere l'esenzione dal ticket, all'ASL andrà indicato il Centro per l'impiego presso il quale il disoccupato risulta registrato e questi dovrà impegnarsi a comunicare tempestivamente la data di cessazione dello stato di disoccupazione. Il termine "disoccupato" va riferito esclusivamente al cittadino che abbia cessato per qualunque motivo (licenziamento, dimissioni, cessazione di un rapporto a tempo determinato) un'attività di lavoro dipendente e sia iscritto al Centro per l'impiego in attesa di nuova occupazione. Sono, invece, equiparati ai disoccupati i soggetti in mobilità. Non può, invece, essere considerato disoccupato, il soggetto che non abbia mai svolto attività lavorativa, né il soggetto che abbia cessato un'attività di lavoro autonoma, né chi è in cassa integrazione
La recente giurisprudenza ha ritenuto, però, che non solo i disoccupati, ma anche gli inoccupati possano beneficiare dell'esenzione dal pagamento del "ticket". Si ritiene che non sussiste la distinzione tra disoccupato, soggetto che in precedenza svolgeva attività lavorativa, e inoccupato, ossia chi l'attività lavorativa non l'ha mai svolta. Rilevante, invece, sarebbe la sola condizione della non occupazione.
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