Impianto centralizzato dell'acqua. La manutenzione ricade anche sui condomini distaccati
- Avv. Cristiana De Paola
- 23 gen 2018
- Tempo di lettura: 1 min

La Suprema Corte, con l'ordinanza n. 28616/2017, ha stabilito che è obbligo di tutti i condomini concorrere alle spese di manutenzione dell'impianto centralizzato dell'acqua, anche se si è dotati di un contatore proprio, in quanto il primo costituisce un accessorio di proprietà comune a tutte le unità.
IL CASO
La Suprema Corte, valutando la richiesta dei condomini (dismissione dell'impianto condominiale con conseguente distacco dell'unica unità dipendente dal medesimo) parte dal presupposto che il distacco della singola unità dall’impianto condominiale sia possibile laddove non comporti squilibri nel suo funzionamento o maggiori spese a carico degli altri condomini. (lo stesso dicasi per tutti gli altri impianti centralizzati)
I Giudici hanno quindi stabilito che la scelta del condomino di distaccarsi comporta l’esonero di quest’ultimo solo dalle spese per il consumo ordinario, non certo dalle spese di conservazione e manutenzione, a meno che il regolamento condominiale non preveda diversamente.
Respinta l'obiezione del Condominio che l’interesse alla conservazione dell’impianto centralizzato era di un solo condomino, in quanto secondo la pronuncia in esame “gli altri condomini ben potrebbero in futuro tornare ad riutilizzare l’impianto condominiale, ragione per la quale essi sono comunque tenuti alla contribuire alla sua conservazione”.
In conclusione l’impianto idrico condominiale resta sempre un bene comune e, per questa ragione, chi vi rinuncia all'utilizzo deve partecipare alle spese di manutenzione e conservazione.
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