Ispettorato del Lavoro. Quando è possibile accedere ai verbali.
- Avv. Cristiana De Paola
- 16 gen 2018
- Tempo di lettura: 1 min

Il caso
Una Associazione aveva chiesto all'Ispettorato del Lavoro di poter avere accesso ai verbali redatti a seguito di un'attività di ispezione destinata a controllare la regolarità della posizione del personale.
Istanza, questa, rifiutata dalla Pubblica Amministrazione facendo leva sull'articolo 2, comma 1, lett. c), del d.M. 757/1994, in ragione del quale “sono sottratte al diritto di accesso le seguenti categorie di atti in relazione alla esigenza di salvaguardare la vita privata e la riservatezza di persone fisiche, di persone giuridiche, di gruppi, imprese e associazioni: … c) documenti contenenti notizie acquisite nel corso delle attività ispettive, quando dalla loro divulgazione possano derivare azioni discriminatorie o indebite pressioni o pregiudizi a carico di lavoratori o di terzi”.
Il divieto, però, non è assoluto!
Quando non è possibile consultare i verbali
Il decreto citato, in realtà, vieta l'accesso solo in tre situazioni che si verificano con una eventuale divulgazione: “quando ... possano derivare azioni discriminatorie”, “indebite pressioni” o, infine, “pregiudizi” di carattere generale che possano andare a colpire i lavoratori oppure anche soggetti terzi.
Un eventuale rifiuto all'accesso, dunque, è legittimo nella misura in cui la Pubblica Amministrazione dimostri compiutamente che l'interesse alla conoscenza dei contenuti di atti e documenti è recessivo rispetto al diritto di veder garantita la propria posizione di lavoratore o di soggetto interessato nella vicenda oggetto di ispezione.
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