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La prova della malattia professionale

  • Immagine del redattore: Avv. Cristiana De Paola
    Avv. Cristiana De Paola
  • 27 gen 2018
  • Tempo di lettura: 1 min

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La Cassazione, con ordinanza n. 20769/2017 del 05/09/2017, trattando il caso di una patologia tumorale accertata a un lavoratore esposto a vernici e solventi, ma anche forte fumatore abituale - quindi affetto da una malattia che potrebbe essere stata causata da fattori sia professionali che extra professionali – motiva che poichè la malattia è inclusa nelle tabelle previste dalla legge, si presume che la patologia sia professionale.


Spetta all'I.N.A.I.L. fornire la prova contraria, cioè la dipendenza dell’infermità da una causa extralavorativa oppure il fatto che la lavorazione non abbia avuto idoneità sufficiente a cagionare la malattia, di modo che, per escludere la tutela assicurativa è necessario accertare che vi sia stato l’intervento di un diverso fattore patogeno che abbia cagionato la malattia.


La Corte precisa che tale regola deve essere, tuttavia, temperata in caso di malattia, come quella tumorale, che può avere più cause, nel senso che la prova deve consistere nella concreta e specifica dimostrazione, quanto meno in via di probabilità, che l'esposizione al rischio può causare l'evento morboso.

In sostanza, la Cassazione ipotizza due diversi “oneri probatori”, di contro prova e prova, a seconda che la malattia tabellata sia “mono” o “multi” fattoriale, più rigoroso e a carico dell’INAIL nel primo caso, agevolato ma pur sempre a carico dell’assicurato nel secondo.


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