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Lavoratore precario? L'assegno di mantenimento va pagato.

  • Immagine del redattore: Avv. Cristiana De Paola
    Avv. Cristiana De Paola
  • 19 gen 2018
  • Tempo di lettura: 1 min

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La Corte di Cassazione con la sentenza 769/2018 ha stabilito che non è sufficiente definirsi giovane precario per evitare di corrispondere l'assegno di mantenimento alla ex moglie. 


La dichiarazione dei redditi presentata da chi è obbligato a versare l'assegno ha solo una funzione fiscale e il Giudice, nel decidere, può basarsi anche su altre prove e su circostanze di ordine economico.


Nella decisione sopra riportata, il soggetto obbligato a versare l'assegno dichiarava di aver chiuso la propria attività di idraulico da cinque anni, di essere alla ricerca di lavoro e di vivere grazie al sostegno economico della sua attuale convivente. I giudici non hanno creduto alle motivazioni riguardanti la disoccupazione, essendo quella dell'idraulico una professionalità richiesta sempre, nè hanno dato credito alla tesi dell'aiuto della convivente e neanche alle dichiarazioni fiscali presentate.


La Corte lo ha, quindi condannato a corrispondere all'ex coniuge 800 euro mensili, sostenendo che fosse più verosimile che l'uomo svolgesse lavoro a nero non contabilizzato, essendo lo stesso giovane e in salute quindi perfettamente capace di lavorare.


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