Lavoro. Tutela indennitaria in caso di contestazione tardiva
- Avv. Cristiana De Paola
- 30 gen 2018
- Tempo di lettura: 2 min

Parliamo di un caso di licenziamento per giusta causa intimato da una Banca a seguito però della contestazione tardiva dell'addebito (a distanza di due anni dall'avvenuta cognizione, da parte del datore di lavoro, dei fatti).
Le Sezioni Unite hanno osservato che prima della riforma la giurisprudenza era concorde nel ritenere che l'immediatezza del provvedimento espulsivo fosse un elemento costitutivo del diritto al recesso del datore di lavoro.
Con la riforma Fornero, proseguono le Sezioni Unite, "si assiste ad una modifica dell'art. 18... viene prevista una tutela meramente indennitaria”.
L'art. 18 prevede quattro tipi di tutela: a) quello della tutela reintegratoria piena; b) quello della tutela reintegratoria attenuata ; c) quello della tutela indennitaria forte , che varia tra le 12 e le 24 mensilità; d) quello della tutela indennitaria limitata, che oscilla tra le 6 e le 12 mensilità.
Escluso che la tardività della contestazione possa essere sanzionata attraverso il rimedio della tutela reintegratoria, proseguono le Sezioni Unite, “occorre quindi stabilire quale forma di tutela indennitaria si applica".
Bisogna precisare che la legge che prevede che il datore di lavoro non possa adottare alcun provvedimento disciplinare nei confronti del lavoratore senza avergli preventivamente contestato l'addebito e senza averlo sentito a sua difesa.
A parere della Corte, “la violazione del principio di tempestività della contestazione quando assume il carattere di ritardo notevole e non giustificato è idoneo a determinare un affievolimento della garanzia per il dipendente incolpato di espletare in modo pieno una difesa effettiva ... Con la conseguenza che, sussistendo l'inadempimento posto a base del licenziamento, ma non essendo tale provvedimento preceduto da una tempestiva contestazione disciplinare ... la conclusione non può essere che l'applicazione dell'art. 18 dello Statuto dei lavoratori, comma 5”.
In conclusione, la violazione derivante da un ritardo notevole e ingiustificato della contestazione disciplinare è sanzionabile alla stregua del citato art. 18, comma 5 (che varia tra le 12 e le 24 mensilità)
Vuoi avere maggiori info sull'argomento? Contattami!
Dove siamo
Corso Europa, 37
Ariano Irpino (AV)
Scrivi: depaola.cristiana@gmail.com Chiama 320 406 3185



Commenti