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Segnalazione alla centrale rischi? No se c'è solo mero ritardo

  • Immagine del redattore: Avv. Cristiana De Paola
    Avv. Cristiana De Paola
  • 22 gen 2018
  • Tempo di lettura: 1 min

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La Suprema Corte, con ordinanza n. 25512/2017 afferma che il mero ritardo del pagamento non legittima la segnalazione in Centrale Rischi, in quanto sono necessarie anche una serie di valutazioni preliminari sulle cause che lo hanno prodotto.


Si precisa, preliminarmente, che la Centrale Rischi ha lo scopo di garantire la stabilità del sistema creditizio, rendendo noti i nominativi dei morosi agli istituti di credito.

E' stato chiarito che il mancato rispetto delle scadenze previste nel contratto di mutuo non è necessariamente sintomatico di insolvenza.

In realtà le cause potrebbero essere altre. Nel caso trattato:

  • i debitori avevano beneficiato di provvedimenti legislativi di sospensione delle scadenze dei prestiti ;

  • era in essere un contenzioso sui tassi applicati dalla banca;

  • la condotta dei debitori poteva dipendere dalla transitoria mancanza di liquidità.

A detta della Corte la segnalazione, anche se legittima, incide fortemente non solo sulla reputazione economica del cliente ma anche sull'operatività bancaria del medesimo.

Proprio per questa ragione, afferma che “la violazione di tale disciplina - là dove si traduca nell'erronea individuazione della ricorrenza di siffatti presupposti - genera una responsabilità negoziale della banca, sulla quale grava l'onere, in coerenza con i principi generali desumibili dall'art. 1218 c.c., di dimostrare, ove sorga controversia, l'andamento dei propri obblighi”.


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