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Visite fiscali. Nuove regole da gennaio 2018

  • Immagine del redattore: Avv. Cristiana De Paola
    Avv. Cristiana De Paola
  • 15 gen 2018
  • Tempo di lettura: 2 min

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Il decreto n. 206 del 17.10.2017 pubblicato in GU il 29 dicembre scorso stabilisce che dal 13 gennaio 2018 verranno attuate le nuove procedure per l'accertamento delle assenze per malattia per tutti i comparti del Pubblico Impiego e nuove regole sulla reperibilità.

Di seguito tutte le novità:

1) Il datore di lavoro può richiedere la visita fiscale fin dal primo giorno di malattia, tramite l'INPS. La visita può essere disposta anche direttamente dall'Inps.


2) La visita fiscale può essere disposta con "cadenza sistematica e ripetitiva", anche in prossimità di giornate festive o riposo settimanale. Quindi il medico fiscale può bussare alla porta anche più volte nel corso dello stesso periodo di malattia.


3) Per i dipendenti delle Pubbliche Amministrazioni le fasce orarie di reperibilità, con obbligo quindi di non allontanarsi dal domicilio dichiarato, vanno dalle 9,00 alle 13,00 e dalle 15,00 alle 18,00. L'obbligo di restare a casa, reperibili, vale anche per i giorni non lavorativi e festivi.


4) Sono esclusi dall'obbligo di reperibilità i dipendenti affetti da:

- patologie gravi bisognevoli di terapie salvavita;

- beneficiari di cause di servizio ascrivibili alle prime 3 categorie della Tab.A del DPR 30.12.1981 n.834 (mancanza di arti, deformazioni, etc.) o patologie di cui alla Tab. E (malattie superinvalidanti con assegno di superinvalidità);

- stati patologici connessi ad invalidità pari o superiori al 67%.


5) Il medico fiscale trasmette il verbale di accertamento all'Inps per via telematica che, con lo stesso sistema lo trasmette al Datore di Lavoro. Una copia viene messa a disposizione del dipendente.


6) Il dipendente ammalato deve comunicare all'Ufficio dove lavora l'eventuale variazione dell'indirizzo dove trascorrerà la malattia e dove resterà reperibile. L'Ufficio ne darà comunicazione immediata all'Inps.


7) Qualora il medico fiscale non dovesse trovare il dipendente al domicilio dichiarato, avviserà immediatamente il Datore di Lavoro e lascerà un invito a recarsi a visita ambulatoriale il primo giorno utile.


8) Se il dipendente non accetta l'esito della visita di controllo, dovrà evidenziarlo durante la visita domiciliare (o ambulatoriale, se era stato trovato assente). Il dissenso sarà annotato sul verbale e il dipendente dovrà presentarsi a visita presso l'Ufficio del Medico Legale dell'Inps. Se il dipendente rifiuta di firmare il verbale, il medico fiscale informerà l'Inps e inviterà il soggetto a presentarsi a visita presso il sopra citato Ufficio Legale.


9) Qualora il dipendente guarisca prima rispetto alla precedente prognosi, il medico che aveva redatto il certificato iniziale dovrà predisporre un nuovo certificato di anticipata guarigione.

 
 
 

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